ISCRIVITI
NAZIONALE

Regolamento

Regolamento di attuazione

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE STATUTO NAZIONALE

FEDERAZIONE CISL UNIVERSITÀ

Vigente al 9 luglio 2026

CAPITOLO I ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

ART. 1 Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione alla Federazione CISL Università per il tramite della FSUR dev’essere sottoscritta dall'interessato e presentata alla struttura territoriale di Federazione competente, che entro 30 giorni dovrà ratificarne l’accettazione. I lavoratori dipendenti della Cisl Università e i collaboratori a tempo pieno possono iscriversi alla Federazione in qualsiasi territorio.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto Nazionale o nello Statuto Confederale, la Segreteria della struttura territoriale competente può respingere con motivazione la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione della domanda l’aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Per la gestione dell’anagrafe degli iscritti la Federazione Cisl Università a tutti i livelli utilizza, nel rispetto della normativa sulla privacy, idonei strumenti informatici propri e della Confederazione.

 

ART. 2 Decorrenza iscrizione

L'iscrizione alla Federazione CISL Università decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda d’iscrizione e dal versamento dei relativi contributi. All’iscritta/o sarà consegnata la tessera CARD di iscrizione dell’anno in corso. La CARD va attivata dalla struttura territoriale della Federazione di competenza e consegnata, anche per il tramite delle SAS ove esistenti o del Referente, all’iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte della struttura territoriale confederale di riferimento.

 

ART. 3 Riammissione dell’iscritto

I soci espulsi dall’Organizzazione, per essere riammessi, devono inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale della struttura della Federazione competente per territorio.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo/Consiglio Generale medesimo e ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della struttura territoriale della Federazione di competenza. I soci espulsi che ricoprivano cariche direttive associative dovranno inoltrare domanda di riammissione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale della Federazione a cui erano iscritti al momento dell’espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell’organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

 

CAPITOLO II LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI

ART. 4 Incompatibilità funzionali

Al fine di dare piena attuazione ai princìpi contenuti nello Statuto della Federazione Nazionale e in quello Confederale, per le incompatibilità funzionali sono recepite le disposizioni previste dallo Statuto della CISL e dal Regolamento applicativo del medesimo Statuto Confederale vigente, così come di seguito integrate. E’, in ogni caso, incompatibile con l’incarico di componente di Segreteria della Federazione Nazionale, qualsiasi altro incarico di Segreteria di struttura territoriale della Federazione stessa o Confederale.

 

ART. 5 Ulteriori incompatibilità

Sono incompatibili:

- gli incarichi di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto con gli incarichi in Organismi esecutivi o direttivi (Consigli di Amministrazione, Comitati di Controllo, ecc.) di Enti, Associazioni o Società, anche se collaterali alla CISL, e di Enti o Società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;

- gli incarichi di Componente di Segreteria con gli incarichi di Legale Rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente (Presidente, Vicepresidente, Amministratore Delegato, ecc.) di Enti, Associazioni o Società, anche se collaterali alla CISL, o di Enti o Società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale. Nel caso di associazioni collaterali alla CISL, la norma di cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione dell’associazione. Sono inoltre incompatibili gli incarichi di Segreteria a tutti i livelli con incarichi manageriali o di Componente dei Consigli di Amministrazione comunque denominati o dei Collegi dei Sindaci di Enti, Società o Associazioni, comprese le Società Cooperative, non collaterali alla CISL, che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. A tale norma è possibile derogare nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione. Sono esclusi dal regime delle incompatibilità gli incarichi e le cariche in Organi e Organismi delle Università, delle Istituzioni AFAM e delle AOU, dei Consorzi Universitari e delle Fondazioni Universitarie a cui si accede tramite consultazione elettorale.

 

ART. 6 Valutazione di incompatibilità

In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria Nazionale sottopone al giudizio politico del Consiglio Generale Nazionale l’identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL.

Il Consiglio Generale Nazionale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

 

ART. 7 Opzione della carica

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola, con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall’elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest’ultima. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, deve optare per una sola carica. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale Nazionale, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Ferme restando le specificità del presente Regolamento:

1) chi viene eletta/o o assuma incarichi di cui agli articoli 18 dello Statuto CISL e 6 lettere a) e c) del Regolamento attuativo, deve esercitare l’opzione con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all’esercizio dell’opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

2) la/il dirigente sindacale che incorra, inoltre, in uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 10 del Regolamento Confederale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall’assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

3) la/il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b dell’articolo 6 del Regolamento Confederale decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

4) fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto CISL e dal Regolamento attuativo, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l’autorizzazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 18 dello Statuto decadono dalle cariche sindacali.

Le/I socie/i dimissionarie/i o decadute/i ai sensi del citato articolo 18 dello Statuto e dell’articolo 6 del Regolamentopossonoessererielette/ia carichesindacalialla scadenza deiperiodiditempoappressoindicati: I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali per le incompatibilità previste dal citato articolo 18 dello Statuto Confederale e dall’articolo 6 del Regolamento attuativo possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;

b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;

c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

 

ART. 8 Decadenze

Ilraggiungimentodel65°annodietà rappresenta causa dicessazionedella carica dicomponentediSegreteria a qualsiasi livello della Federazione.

Le/I componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione anticipata).

Le decadenze, contemplate nel presente Regolamento e negli artt. 12 e 13 del Regolamento applicativo dello Statuto Confederale, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall’accertamento della decadenza.

A tal fine dette Segreterie comunicano tempestivamente all’interessato l’avvenuta decadenza diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Federazione.

Spetta alle Segreterie regionali-interregionali di Federazione il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell’organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall’avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale-interregionale di Federazione il compito di provvedere nel caso di decadenza della/del Segretaria/o generale della struttura territoriale sottordinata.

Nel caso di decadenza dall’incarico di Segretaria/o generale regionale gli adempimenti sono esercitati dalla Segreteria Nazionale di Federazione.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 comma 1 dello Statuto, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che:

a) per le/i Segretarie/i generali di Federazione di categoria regionale e territoriale nonché per le/i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di tre mandati (12 anni);

b) per la/il Segretaria/o generale di Federazione nazionale il periodo massimo è di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio generale;

La/Il dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa Segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a cinque mandati anche non continuativi. La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o generale a qualsiasi livello di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

CAPITOLO III DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE

ART. 9 Designazioni

Il Comitato Esecutivo Nazionale è competente a designare i rappresentanti della Federazione in Enti, Associazioni e/o società ove è prevista, per legge o per regolamento, la rappresentanza sindacale, tenendo presente l'esigenza di assicurare:

- la piena autonomia della Federazione;

- un elevato grado di competenza e professionalità;

- l’impegno primario correlato all’eventuale incarico già ricoperto nella Federazione.

ART. 10 Adempimenti dei dirigenti sindacali

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale ai sensi dell’art. 9 relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale in ordine alla natura dell'attività svolta seguendo le linee di indirizzo della Federazione; segnalanotempestivamenteiproblemidiinteressedell'OrganizzazioneSindacale.Ilmancatoadempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria Nazionale al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

 

PARTE II NORME GENERALI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO IV VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

ART. 11 Validità delle sedute e delle votazioni

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organismi a tutti i livelli della Federazione, è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

 

ART. 12 Modalità di voto

Le votazioni negli Organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.

 

ART. 13 Votazioni delle cariche statutarie

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche Statutarie e per la designazione di rappresentanti ai vari livelli ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono i candidati elegibili.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi Regolamenti, senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'Organismo che esercita l’elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere. Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od Organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso e quant’altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

 

ART. 14 Proclamazione eletti

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL e a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.Qualoranonesistesseladocumentazioneutileadindividuareladatad’iscrizioneallaCISLvieneripetuta la votazione esclusivamente riferita ai candidati in ballottaggio

 

CAPITOLO V DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI

ART. 15 Dimissioni dagli organismi

Le dimissioni dagli Organismi Statutari, non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno presentate per iscritto e discusse dall'Organismo che ha eletto il dimissionario, entro trenta giorni dalla data di dette dimissioni. Le dimissioni possono essere accettate o respinte e sino a tale data esse non sono esecutive. Le dimissioni del Segretario Generale ad ogni livello della Federazione, comportano obbligatoriamente le dimissioni della relativa Segreteria.

 

CAPITOLO VI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

ART. 16 Convocazioni delle riunioni

Le riunioni degli Organismi Nazionali (Consiglio Generale e Comitato Esecutivo) devono essere indette, di norma, con almeno 15 giorni di preavviso, dandone comunicazione ai singoli componenti tramite posta e mail o PEC (Posta Elettronica Certificata). I consiglieri nazionali hanno l’obbligo di dare riscontro immediato alla Segreteria Nazionale dell’avvenuta ricezione della suddetta convocazione, comunicando nel contempo la partecipazione, o meno, ai lavori programmati. Analoga procedura è prevista per le riunioni degli Organismi territoriali ad ogni livello. Le assenze dalle riunioni degli Organismi della Federazione ad ogni livello devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell’Organizzazione. I componenti degli Organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione dei lavori provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organismi Nazionali, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori confederali od esperti esterni relativamente alle tematiche in discussione

ART. 17 Durata degli interventi nelle riunioni

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all’ordine del giorno. La presidenza comunica all’inizio dei lavori la durata degli interventi relativi all’ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. I singoli componenti hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

 

CAPITOLO VII I COLLEGI DEI PROBIVIRI

ART. 18 Modalità di esercizio delle funzioni

Fatte salve le competenze e le modalità di costituzione previste dall’art. 32 dello Statuto della Federazione Nazionale il Collegio dei Probiviri nell’espletamento delle proprie funzioni segue la procedura di cui al presente articolo.

I ricorsi al Collegio dei probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione. I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell’Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell’evento.

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata a/r, PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure deposito dell’atto presso gli uffici del Collegio competente.

L’Ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell’atto indicando la data di presentazione del ricorso. Qualora il ricorso presentato non sia di propria competenza, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza edinvia gliattidelricorsoall’organismocompetente,dandonenotiziaalla/alricorrenteedalle/aglieventuali contro interessate/i. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricezione degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell’articolo 13 dello Statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

L’improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l’integrazione del contraddittorio. L’ordinanza individua le/i contro interessate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione.

La/Il ricorrente ha l’obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l’estinzione del procedimento. Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui al presente l’articolo, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno e/o dalla PEC risulti dalla stessa.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un’eventuale riforma del lodo emesso. La riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritta/o.

A tal fine il Collegio dei probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l’ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Nelle ipotesi di sospensione cautelativa, la sospensione è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei probiviri, pena la nullità, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l’organismo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall’emissione, al Collegio competente per la ratifica.

La/Il Presidente di tale Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive. Nelle ipotesi previste dall’articolo 16 dello Statuto la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritta/o può adire per l’omessa denuncia il competente Collegio dei probiviri per l’inizio dell’azione disciplinare.

In tale ipotesi la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria Nazionale l’inizio del procedimento.

 

CAPITOLO VIII COMMISSARIAMENTO E REGGENZA

ART. 19 Gestioni straordinarie

Le gestioni straordinarie sono regolamentate ai sensi degli artt. 58, 59, 60, 61 62 dello Statuto Nazionale di Federazione. La Segreteria Nazionale è competente per le predisposizioni di tutti gli atti afferenti alle gestioni straordinarie in oggetto.

Il Commissario di cui all’art. 58 dello Statuto Nazionale, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli Organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli Organismi anche per instabilità politica, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora il Commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli Organismi.

Al termine del mandato, ove gli Organismi non siano stati costituiti, il Commissario decade dall’incarico. Gli atti eventualmente posti in essere dal Commissario decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo preso atto dell’avvenuta decadenza provvede a nominare un Commissario ad acta di cui all’art. 30 dello Statuto con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli Organismi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Il termine di 15 giorni, di cui all’articolo 58 dello Statuto, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

La/Il Commissaria/o prevista/o dall’articolo 58 dello Statuto compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione per le disposizioni patrimoniali, salvo quelle necessarie ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio dei probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio dei probiviri é competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organismi.

 

ART. 20 Adempimenti della reggenza

La/Il reggente, di cui all’art. 43 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitole/gli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l’espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l’organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d’intesa con la Segreteria della struttura a cui è stata richiesta la reggenza. Alla/Alreggente,duranteilmandato,saràconsentitonominare,confunzionianchediorganismodelegato, un apposito “comitato” che potrà operare nei limiti dell’incarico conferito.

La/Il reggente, nell’espletamento del proprio mandato, è soggetta/o alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i generali del presente Regolamento.

Non potrà assumere la carica di reggente chi abbia già ricoperto all’interno della stessa struttura incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o, componente di segreteria.

PARTE III NORME SUGLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO IX IL CONGRESSO DI FEDERAZIONE

ART. 21 Adempimenti del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale Nazionale, contestualmente alla convocazione del Congresso di Federazione, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso e approva lo schema di Regolamento del Congresso Nazionale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l’obiettivo di realizzare una effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20 e il 30 %, in base alla composizione associativa, i Regolamenti congressuali della Federazione a tutti i livelli, dovranno prevedere, nelle liste, un’appropriata percentuale. I Regolamenti prevederanno altresì un’adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

 

ART. 22 Componenti di diritto

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale Nazionale venga eletto alla carica di Segretario Nazionale, ed opti per quest’ultima carica, continuerà a far parte del Consiglio stesso sino a quando manterrà detto ruolo associativo. I componenti di diritto nel Consiglio Generale Nazionale, designati dai Consigli Regionali, possono essere revocati e sostituiti, con motivazione, durante la vigenza del mandato dalla struttura che li ha designati.

In caso di vacanza tra le/i componenti del Consiglio generale elette/i dal Congresso, questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l’ultima/o eletta/o.

Le/I componenti di diritto del Consiglio generale, se elette/i in Segreteria Nazionale, vengono sostituite/i dalla struttura che le/li ha designate/i.

 

CAPITOLO X IL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE

ART. 23 Convocazione per l’elezione delle cariche statutarie

Il Consiglio Generale è costituito secondo le modalità previste dall’art. 21 dello Statuto della Federazione. Essoèconvocatoinprima sessioneperl’elezionedellecariche,diregola,entroilgiornoseguentealla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale data a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congressostesso. Il membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino all’elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria eletta propone l’elezione della Presidenza.

 

ART. 24 Convocazione ordinaria

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 20 dello Statuto Nazionale, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, dev’essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all’ordine del giorno.

La convocazione straordinaria del Consiglio Generale prevista dal comma 2 del citato art. 20 dello Statuto Nazionale è effettuata dalla Segreteria Nazionale entro un mese dalla data della richiesta fatta pervenire in forma scritta dai consiglieri richiedenti, tramite lettera raccomandata, e-mail o PEC.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC

 

ART. 25 Elezione della Presidenza

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di segreteria tecnica e Organizzativa sono forniti dagli uffici della Segreteria Nazionale.

 

ART. 26 Comunicazioni della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale, nel corso dei lavori del Consiglio Generale può dare comunicazioni concernenti l’attività dell'Organizzazione non compresi nell’ordine del giorno; su dette comunicazioni i consiglieri possono chiedere chiarimenti. Qualora un componente del Consiglio solleciti la discussione di un argomento non compreso tra quelli all’ordine del giorno, dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio Generale per l’inserimento nei lavori. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far discutere detto argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva qualora si rendesse necessaria un’istruttoria preventiva.

 

ART. 27 Mozione di sfiducia

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata formalmente da almeno 1/3 dei suoi componenti con richiesta di una convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell’art.20 dello Statuto Nazionale della Federazione. A detta convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 dalla data di ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale, da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

 

ART. 28 Costituzione delle Commissioni

Il Consiglio Generale, durante i suoi lavori, può costituire Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale. Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le suddette Commissioni, che possono essere integrate, su proposta della Segreteria Nazionale, con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame. Le/I componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio generale su proposta della Segreteria. Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l’attività del Consiglio Generale. Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere dev’essere rimessa al Consiglio Generale.

Il Consiglio generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del «plenum» di tali organismi in sostituzione di quelle/quelli vacanti.

APITOLO XI IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 29 Composizione e convocazione

Il Comitato esecutivo è composto da n.16 eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno, dai componenti la Segreteria Nazionale e dalla responsabile del coordinamento donne e delle politiche di genere.

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione straordinaria dell'Esecutivo da parte di almeno 1/3 dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta. La Segreteria Nazionale, ove lo ritenga necessario, trasmette ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC.

Il Comitato esecutivo è presieduto dalla Segretaria/o generale o, in caso di sua assenza, dalla Segretaria/o generale aggiunta/o.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da una/uno delle/dei componenti la Segreteria Nazionale, delegata/o a ciò dalla/dal Segretaria/o generale.

CAPITOLO XII LA SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 30 Convocazione e durata dei mandati

La convocazione della Segreteria Nazionale viene effettuata formalmente e con preavviso di 5 giorni dal SegretarioGeneralecheinpresenza diparticolarinecessità puòconvocarla d’urgenza ancheimmediatamente a voce. La Segreteria regolamenta la propria articolazioneedivisionedi compiti edi attività al finedi realizzare la maggior funzionalità dell’Organismo, previa delega formale da parte del Segretario Generale. Delle riunioni è tenuto regolare verbale. Per l’espletamento della sua attività la Segreteria Nazionale si può avvalere della collaborazione dei responsabili delle articolazioni associative previste dallo Statuto. La Segreteria Nazionale può partecipare alle riunioni degli Organismi di tutte le strutture a qualsiasi livello. Il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, nell’ambitodiunastessastrutturadell’Organizzazione,èditremandati (12 anni). I componenti di Segreteria a qualsiasi livello possono mantenere la carica sino al 65° anno di età a condizione che non siano titolari di pensione e non ricadano nella fattispecie dei tre mandati (12 anni). Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello. Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo, di cui al comma precedente, con i mandati precedentemente e successivamente ricoperti. Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per un solo mandato.

 

CAPITOLO XIII IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 31 Convocazione

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

 

ART. 32 Iniziative per le sanzioni disciplinari

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari spetta a tutte/i le/i socie/soci e alle strutture della Federazione CISL Università. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio dei probiviri. Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo PEC.

 

ART. 33 Funzioni e prerogative del Collegio dei Sindaci territoriali

Fatte salve le competenze e le modalità di costituzione previste dall’art. 21 dello Statuto Nazionale della Federazione, il Collegio dei Sindaci anche a livello di Federazioni Regionali, Territoriali e Aree Metropolitane è costituito ed ha le stesse funzioni e prerogative, rispettivamente di competenza territoriale, del Collegio dei Sindaci Nazionale.

 

CAPITOLO XIV COORDINAMENTI

ART. 34 Organismi operativi

In applicazione dell’art. 8 dello Statuto di Federazione possono essere istituiti organismi operativi di vario tipo su iniziativa della Segreteria Nazionale che, nell’atto della formalizzazione, definirà composizione, modalità di funzionamento e tipologia delle tematiche specifiche inerenti all’aggregato collaborativo prescelto (Dipartimenti, Area, Comitati di Coordinamento, Consulte, Commissioni).

 

ART. 35 Ulteriori adempimenti del Coordinamento Donne e delle politiche di genere

Lo Statuto elaborato dal VI Congresso Nazionale di Federazione ha istituito il Coordinamento Nazionale delle Donne e delle politiche di genere. La Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale, nomina una Coordinatrice Nazionale avente il compito di attuare, rispondendone direttamente al Segretario Generale, gli indirizzi politici ed operativi definiti dalla Federazione nell’ambito degli indirizzi generali confederali. Qualora se ne avvisasse la necessità può essere costituto un Direttivo ristretto composto da 5 lavoratrici scelte all’interno del Coordinamento Nazionale dal Segretario Generale su proposta della Coordinatrice Nazionale. Resta facoltà della Segreteria Nazionale l’eventuale integrazione del suddetto Coordinamento Nazionale con altre lavoratrici iscritte ma non componenti del Consiglio Generale Nazionale della Federazione. Oltre all’attività primaria definita nello Statuto di Federazione, il Coordinamento Donne promuoverà la partecipazione femminile in tutti gli organismi di rappresentanza istituzionale (in particolare nell’attività dei Comitati Unici di Garanzia);concorrerà alproselitismonell’area dellelavoratricieda sensibilizzareleassociate per una assunzione diretta di responsabilità sindacale; diffonderà la cultura dell’uguaglianza tra i sessi combattendo ogni forma di discriminazione e violenza sui posti di lavoro.

 

PARTE IV LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO XV LE STRUTTURE TERRITRORIALI

ART. 36 Funzioni delle Strutture Territoriali

Fermi restando le modalità costitutive, gli scopi e i compiti alle strutture Territoriali di cui all’art.35 dello Statuto, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione nazionale, competono funzioni proprie di cui agli articoli successivi.

 

ART. 37 Competenze della Federazione provinciale Compete alla Federazione Provinciale:

a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;

b)la promozione, l’organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative Provinciali e Aziendali;

c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta o designata nelle RSU e dei delegati dei lavoratori alla sicurezza d'impresa (RSL - RLST);

d)l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri dirigenziali;

e)la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell’ambito delle quote contributive di propria competenza assicurando risorse adeguate al funzionamento delle SAS;

f) la titolarità della contrattazione integrativa, in collaborazione con le Segreterie SAS e le RSU, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva nazionale; la Segreteria Provinciale può delegare l’aspetto della contrattazione integrativa alle singole SAS;

g)la predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo da trasmettere entro i termini e le modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale.

CAPITOLO XVI POTERI E FUNZIONI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 38 Funzioni della Federazione Regionale Compete alla Federazione Regionale:

a)la rappresentanza e la funzione politica e Organizzativa per la gestione degli accordi e delle politiche regionali; b)il coordinamento della politica contrattuale delle strutture Provinciali con riferimento a quella Regionale;

c) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con riferimento alle Istituzioni Regionali ed in particolare nei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario regionale; d)il coordinamento e il supporto alle strutture Provinciali in materia di tesseramento e proselitismo su scala regionale nonché della formazione sindacale, d’intesa con la struttura Nazionale;

e)la rappresentanza politica e contrattuale nelle strutture Provinciali che sono prive degli Organismi statutari; f) la gestione delle risorse finanziarie delle quote contributive di propria competenza;

g)la predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo consolidato e del bilancio sociale secondo le modalità previste dall’art.73 del Regolamento Confederale.

h)Le competenze delle Federazioni Provinciali di cui al precedente articolo nelle Regioni in cui è adottato il modello organizzativo regionalizzato.

 

ART. 39 Rinvio

Per la composizione e i compiti degli Organismi delle Strutture territoriali della Federazione si rinvia alla parte terza dello Statuto della Federazione Nazionale.

 

PARTE V NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XVII RESPONSABILITA' E COMPETENZE

ART. 40 Quota associativa

Il Consiglio Generale Nazionale è l’organo competente a fissare l’ammontare della quota contributiva individuale nonché le modalità di riscossione della stessa.

 

ART. 41 Anagrafe degli immobili

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione CISL Università e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati. A tal fine è istituita, a livello nazionale, la “Anagrafe degli immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL Università. Di tali beni la Federazione Nazionale dispone per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile appartiene esclusivamente alla Federazione Nazionale o alle singole Strutture di essa. Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione Nazionale e delle sue Strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso le Strutture territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle rispettive strutture che dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al precedente comma del presente articolo.

 

ART. 42 Responsabilità associativa

La Federazione Nazionale e le Strutture territoriali rispondono delle obbligazioni rispettivamente assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, la Federazione Nazionale e le strutture territoriali a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva. Nei rapporti esterni le/i dirigenti politiche/i della Federazione Nazionale e delle strutture territoriali a qualsiasi livello, che rispondono, a norma dell’articolo 38 del codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell’esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l’obbligo per l’assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/I dirigenti politiche/i delle Federazione Nazionale e delle Strutture territoriali ad ogni livello, rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non concernono e non si applicano agli iscritti per ciò che riguarda le loro attività professionali e/o lavorative e che non sono inerenti le eventuali cariche elettive politico-sindacali ricoperte ai sensi del presente articolo.

La Federazione Nazionale e le Strutture territoriali ad ogni livello attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente la Federazione Nazionale e le Strutture territoriali ad ogni livello sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

 

CAPITOLO XVIII BILANCI

ART. 43 Bilanci preventivi e consuntivi

L’elaborazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, dev’essere fatta da tutte le Strutture della Federazione, in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.

Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi sindacali che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi.

I bilanci, approvati dai competenti organismi delle strutture, dovranno essere inviati:

- entro il 10 marzo dell’anno successivo dalle Strutture Provinciali alle Strutture Regionali della Federazione;

- entro il 20 marzo dell’anno successivo dalla Struttura Regionale alla Federazione nazionale;

- entroil15apriledell’annosuccessivodallaFederazionenazionaleallaConfederazione,Dipartimento Amministrativo. SaràcuradellaFederazionenazionaletrasmettereallaConfederazione,DipartimentoAmministrativo,entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

Ogni anno la Segreteria Nazionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione Nazionale, che sottopone all’approvazione del Comitato esecutivo, entro la data del 15 aprile.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria Nazionale provvederà alla pubblicazione on-line del bilancio consolidato. Analogamente dovranno provvedere le Strutture territoriali ad ogni livello.

Ogni due anni la Segreteria Nazionale predispone il bilancio sociale della Federazione Nazionale.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

 

PARTE VI ATTIVITA’ ISPETTIVA

CAPITOLO XIX ISPEZIONI

ART. 44 Ispezioni della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle strutture Regionali, Provinciali.

Le ispezioni sono promosse nell’interesse delle strutture e degli associati e vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto di eventuali irregolarità riscontrate.

 

 

PARTE VII ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

CAPITOLO XX OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO

ART. 45 Obblighi di adeguamento

Le Strutture territoriali provvedono ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli della Federazione Nazionale entro 3 mesi dall’approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria Nazionale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria Nazionale può avanzare richiesta al Collegio dei probiviri, perché dichiari la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto confederale.

Nei casi in cui le Strutture territoriali fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme previste dallo Statuto Confederale CISL,e relativo Regolamento applicativo, e dallo Statuto Nazionale della Federazione CISL Università.